A stabilirlo è stato il tribunale di Caltanissetta con una recente sentenza [1]. Nello specifico, durante un diverbio tra due fratelli, uno dei litiganti ha accusato i carabinieri, nel frattempo intervenuti sul posto, di prendere le parti dell’altro litigante per via di una presunta amicizia. A detta dell’imputato, il fratello e i militari sarebbero stati “compagni di caccia”, circostanza peraltro smentita dagli stessi uomini delle forze dell’ordine.
Il Giudice, nonostante il riconoscimento del carattere offensivo della condotta per aver messo in dubbio l’imparzialità e l’onorabilità dei carabinieri, ha assolto l’imputato. A mancare – secondo il Giudice – è un elemento necessario affinché si possa commettere il reato di oltraggio [2]: ossia che l’offesa venga pronunciata in un luogo pubblico o aperto al pubblico [3].
Nel caso in esame, invece, l’offesa era avvenuta nei pressi di una strada sterrata di pertinenza dei proprietari, i quali avevano la facoltà di escluderne il passaggio a chiunque. Proprio per questo detto sito non poteva considerarsi “luogo aperto al pubblico”.
[1] Trib. Caltanissetta, sent. 11 gennaio 2012. [2] 341-bis c.p.: Oltraggio a pubblico ufficiale. [3] Per luogo pubblico si intende uno spazio pubblico a cui può accedervi chiunque senza alcuna formalità (ad es. strade, piazze, parchi, spiagge). Per luogo aperto al pubblico si intende uno spazio in cui vi si può accedere ma con delle limitazioni stabilite dal proprietario o dalla legge (ad es. orario d’apertura, il pagamento di un biglietto d’ingresso, l’obbligo d’iscrizione ad un’associazione che lo gestisca).
Laureato in “Giurisprudenza per l’economia e l’impresa” presso l’Università della Calabria, attualmente esercita il tirocinio forense. Alle spalle uno stage presso il Consolato d’Italia a Buenos Aires,ha altresì conseguito il diploma di specializzazione post-laurea presso la “Scuola di Specializzazione per le professioni Legali”di Catanzaro.
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