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La legge fallimentare è incostituzionale: i bancarottieri di stato debbono essere puniti. La legge 267 del 1942 (legge fallimentare) è incostituzionale perché viola l’art. 3 e l’art. 47 della Costituzione.
By Admins (from 02/04/2013 @ 03:04:59, in it - Osservatorio Globale, read 1609 times)

Per la legge 267 del 1942 non vi è uguaglianza fra cittadini ed essa non tutela il risparmio.
La legge 267 colpisce gli imprenditori privati, le società di capitali e le società di persone.

Colpisce sul piano penale i cittadini, che hanno la responsabilità sociale delle imprese e delle società private.Tutela i creditori dei privati cittadini e delle società.

Non colpisce le banche, gli istituti pubblici, gli enti parastatali. Non sono colpiti con la 267 i "managers " di Stato, i lottizzati del potere pubblico, mentre i privati sono considerati dissestatori, bancarottieri ed incriminati magari per pochi soldi, nulla di fronte alle migliaia di miliardi che vengono a mancare negli istituti pubblici dissestati.

Assistiamo in silenzio alla devastazione economica degli enti e delle aziende di stato.
Il Banco di Sicilia ha perso migliaia e migliaia di miliardi (sembra oltre cinquemila miliardi) .
Per salvare il Banco di Napoli lo Stato si è accollato 12.000 miliardi di crediti e partite a rischio, più o meno il valore dell’Eurotassa.

La Federconsorzi ha perso circa centomila miliardi.
Il gruppo Ferruzzi ha perso trentaduemila miliardi.
L’INPS denuncia pubblicamente ottantamila miliardi di deficit. Il deficit dell’INPS ha distrutto in termini monetari anche il patrimonio immobiliare, valutato in circa cinquemila miliardi, mentre il deficit è indicato in ottantamila miliardi.

La BNL ad Atlanta ha perso quattromiladuecento miliardi; trentaquattro miliardi in Argentina; migliaia di miliardi con la Federconsorzi ed ha chiamato il suo socio INPS a ripianare le perdite: l’INPS poi afferma di non avere il danaro per adempiere alla sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto ai deboli cittadini il diritto a pensioni eque.

La legge 267 del 1942 non si applica a questi istituti pubblici che peraltro sono anche società per azioni.
Tali Istituti non possono fallire.

Per i loro responsabili non esiste reato di bancarotta fraudolenta neppure nel caso del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli che con i loro debiti hanno superato e distrutto capitale sociale e patrimonio.
Non vale neppure per i managers dell’EFIM e delle altre società del Gruppo IRI, che perdono centinaia di migliaia di miliardi, anzi quei managers sono riciclati e proposti come leaders politici.

La Costituzione è palesemente violata soprattutto se si considera che, se il privato opera male lo fa a danno suo e dei suoi eventuali soci e non della collettività.
I managers delle imprese pubbliche e para pubbliche operano male in danno alla collettività ed a vantaggio personale dei loro amici lottizzatori.

La legge 267 del 1942 viola perciò l’art. 3 della Costituzione, ma viola altresì l’art. 47 della Costituzione, che prevede la tutela del risparmio, che non è tutelato, anzi ostacolato. In particolare:

illegittimità costituzionale della legge 267 del 1942, detta legge fallimentare con particolare riguardo agli artt. 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223, laddove non prevede il reato di bancarotta semplice o fraudolenta nei confronti dei managers pubblici (ENEL - INPS - INA - ASSITALIA - EFIM - FEDERCONSORZI - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - BANCO DI SICILIA - BANCO DI NAPOLI - ITALSTAT - IRI) e laddove non prevede il fallimento di banche, industrie pubbliche, para pubbliche o istituti pubblici o para pubblici, per violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione Italiana.

Fonte: associttadini.org