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Se acquisti in Rete con un'altra identità, è reato. Secondo la Cassazione, in caso di transazioni digitali, allo pseudonimo deve corrispondere un profilo reale
By Admin (from 07/06/2012 @ 14:02:08, in it - Osservatorio Globale, read 1663 times)

In caso di compravendita in Rete non c'è pseudonimo che tenga: la reale identità dell'internauta deve essere esplicitata in fase di registrazione. È quanto ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione, con la  sentenza 12479/2012, pubblicata il 3 aprile. Chi, recita la sentenza, crea un account di posta elettronica usando le generalità di un altro utente " al fine di trarne profitto o di procurare a quest'ultimo un danno" commette reato di sostituzione di persona ( articolo 494 del Codice penale). Nello specifico caso in oggetto è stata confermata una multa di 1.140 euro, già comminata dalla Corte d'appello di Roma, a un 42enne che aveva partecipato a una serie di aste online con un nome di fantasia. A monte, l'iscrizione era stata fatta a nome di un'ignara donna che si è vista addebitare i pagamenti. L'uomo si è difeso dichiarando che " non c'è alcuna necessità di servirsi di una vera identità per comprare oggetti online, ben potendo usare uno pseudonimo". Da qui la chiara presa di posizione della Cassazione.

In linea generale, l'argomento è di stretta attualità. Online e soprattutto sui social network spopolano le utenze false, i cosiddetti fake, legate all'identità di personaggi noti. Il caso di Fiorello, scomparso da Twitter la scorsa settimana, è un esempio eclatante: non passa giorno in cui qualche bontempone non si registri con il vecchio account dello showman siciliano (@sarofiorello) e cinguetti il sospirato ritorno. Intanto, il diretto interessato gioca con l'interesse virtuale scatenatosi in seguito alla sua cancellazione in azzurro e fa capolino su Youtube.

Tornando alle questioni giudiziarie, la registrazione con altrui e noto nome non è stata toccata dalle corti nostrane. " L'anonimato", spiega a Wired.it l'avvocato esperto di diritto digitale Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito, " è protetto fino a prova contraria". Fino a quando il reale proprietario dell'identità non viene danneggiato in qualche modo, come recita la sentenza sopracitata e come la Cassazione - ricorda Sarzana - aveva già stabilito il 14 dicembre del 2007. La sentenza 46674 condannava un uomo reo di aver stretto rapporti in Rete a scopo sessuale utilizzando le generalità di un'altra persona, tutelata anche in questo caso dal 494 del Codice penale. Se, precisa invece Sarzana, un anonimo qualunque acquista il dominio erosramazzotti.it o crea l'account Twitter @alessiamarcuzzi, il cantante e la presentatrice " possono agire in difesa della loro reputazione online" e chiedere la cancellazione di indirizzo e profilo ma " non non ci si sta più muovendo, non essendoci danno o profitto, entro i confini del reato di sostituzione".

Fonte: Wired.it