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Gli accordi internazionali post bellici di Bretton Woods del 1944 sancirono la possibilità per le banche centrali di emettere carta moneta senza controvalore.
By Admins (from 27/03/2013 @ 03:03:54, in it - Scienze e Societa, read 1702 times)

La legge sugli assegni bancari è incostituzionale: favorisce l’usura e vessa i cittadini con il bollettino dei protesti.

La situazione della Banca d’Italia e del sistema bancario quindi è identica a quella del CITTADINO che sottoscrive assegni "senza provvista": la Banca d’Italia emette titoli di credito solo apparenti in quanto privi della dovuta "provvista".

La differenza sta in un solo fatto e cioè che il CITTADINO, che è comunque il proprietario del valore monetario, è protestato, denunciato, processato e condannato alla reclusione ed all’ammenda, ed alla interdizione dall’emettere assegni ed alla pubblicazione della sentenza su tutti i giornali, il tutto in virtù della Legge 15.12.1990 N° 386 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari".

Il CITTADINO per avere emesso un simbolo monetario "senza provvista" diviene un criminale, mentre la Banca d’Italia ed il sistema bancario si arricchiscono proprio con l’emissione di simboli monetari "senza provvista".
Il tutto in danno del CITTADINO e per effetto dell’inversione del diritto di proprietà, violando così l’art. 832 C.C., il quale statuisce: "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico".

Si pone pertanto la questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva degli assegni e di tutte le leggi relative agli stessi, in quanto violano l’art.832 C.C: in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione Italiana.
La Banca d’Italia non può e non deve avere un trattamento difforme dagli altri cittadini della Repubblica (persone fisiche e persone giuridiche).

La legislazione in atto crea disparità di trattamento.
Partendo dal principio che il valore monetario appartiene alla collettività e non al sistema bancario nulla è dovuto al sistema bancario in linea di capitale, perché esse detengono illegittimamente la titolarità della moneta, essendosi il sistema bancario indebitamente appropriato del valore monetario che è di proprietà della collettività nazionale di cui il sistema bancario dovrebbe essere il cassiere.

Il sistema bancario approfittando della pubblica fede, ha compiuto un colpo di mano facendo credere alla collettività nazionale che la Banca d’Italia è la proprietaria del valore monetario e ciò perché può stampare migliaia di metri cubi di carta senza controvalore, dichiarando di essere proprietario di milioni di miliardi.

Nulla è dovuto a titolo di interessi, perchè essi sono applicati sulla proprietà della collettività, il sistema bancario non solo si è appropriato del valore monetario ma ha venduto e continua a vendere il bene altrui mostrandosi proprietario, mentre è un usurpatore che ha trasformato il proprietario in debitore.

Le leggi sugli assegni sono il frutto perverso della inversione del diritto di proprietà del valore monetario insito in tutti i simboli monetari (carta moneta, assegni, assegni circolari, carte di credito), in quanto il diritto di proprietà spetta alla collettività nazionale.
Con la legge sugli assegni si è violato il diritto fondamentale della parità fra cittadini sia sotto forma di persone fisiche sia sotto forma di persone giuridiche.
La Banca d’Italia ed il sistema bancario possono emettere indiscriminatamente carta moneta e assegni "senza provvista" senza subire alcuna restrizione legale né denuncie o processi o la gogna della pubblicità negativa o l’interdizione.

Il CITTADINO, pur proprietario del valore monetario, di cui egli ha impregnato il simbolo monetario, di valore, essendo stato espropriato del diritto di proprietà del valore monetario, allorché emette un simbolo monetario quale l’assegno "senza provvista ", è protestato.
Gli artt. 46, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 124, 125 del R.D. 1736 del 1933 e gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 della Legge 386 del l990 violano l’art. 1 della Costituzione, perché essi negano il principio costituzionale che la Repubblica è fondata sul lavoro.

Il protesto, la conseguente condanna e l’interdizione ad emettere assegni costituisce un ostacolo alla piena realizzazione del dettato costituzionale: è mortificato il principio del lavoro come fondamento della Repubblica. Si protegge così il grave fenomeno dell’usura.
Il CITTADINO in difficoltà è costretto a ricorrere all’usura per evitare il protesto, che gli amputa le gambe e gli toglie il lavoro.

Il CITTADINO protestato non solo perde la possibilità di un lavoro, ma perde la dignità e la sovranità, perché non è più libero di agire.
Se non ha un lavoro da dipendente, non potrà svolgere nessun lavoro autonomo artigianale o commerciale, perché il protesto lo pone in una condizione di soggezione e di rigetto da parte dell’intera collettività.
Se si tiene conto che i protestati in Italia sono ormai circa 15.000.000= (quindicimilioni), la Repubblica, anziché essere fondata sul lavoro, è fondata sul protesto.
Il lavoratore CITTADINO, che ha perduto il lavoro a causa del protesto, è un CITTADINO che ha perduto la sovranità.
Il protesto e le conseguente ad esso legate tutelano il CITTADINO contro un altro CITTADINO e la Repubblica tutela con norme imperative un CITTADINO contro un altro.
Una questione civilistica fra cittadini diventa una questione di tutela penale della Repubblica a favore di una parte contro un’altra creando così due classi di cittadini l’una contro l’altra.

Il CITTADINO è aggredito due volte:

a) da un altro CITTADINO in virtù dell’art. 55 R.D. 21.12.1933 n. 1736 ha un titolo esecutivo che è l’assegno, il quale è un titolo cartolare, nel quale è insito il diritto della controparte: l’assegno di per se stesso anche senza il protesto è un titolo esecutivo equiparato ad una sentenza passata in giudicato e contro tale titolo esecutivo il CITTADINO debitore nulla può opporre e, comunque, anche in caso di opposizione l’esecutorietà non può essere sospesa salvo il caso di gravi motivi e soltanto dietro cauzioni (artt. 56 e 57 RD. 1736 del 1933);

b) dalla Repubblica, che ha creato norme imperative di carattere penale a tutela non della Repubblica stessa, ma di un CITTADINO già ampiamente tutelato civilisticamente contro un altro CITTADINO, che è così punito ripetutamente:

  • con l’esecuzione civilistica;
  • con il protesto, che ne fa un appestato con la pubblicazione del nome sul famigerato bollettino;
  • con il processo penale, la condanna e le pene accessorie dell’interdizione e della pubblicazione della sentenza su giornali nazionali.

Il principio dell’art. 3 della Costituzione Italiana sull’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge indipendentemente dalle "condizioni personali e sociali" è pertanto ignorato. Vi è un CITTADINO (il creditore) superprotetto ed un CITTADINO (il debitore) crocifisso.
Il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione è violato laddove stabilisce che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale, che, limitando, di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica e sociale del Paese".

La Repubblica non rimuove gli ostacoli d’ordine economico e ne crea altri allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione sociale del Paese.

La Repubblica avrebbe dovuto e dovrebbe astenersi da creare situazioni punitive e repressive in danno di una parte e a favore dell’altra.

La Repubblica non dovrebbe entrare nei rapporti civilistici, che nascono dall’autonomia negoziale privata. l’assegno è una promessa di pagamento, che, se non è rispettata, provoca l’esecuzione mobiliare o immobiliare o addirittura istanza di fallimento se il promittente è un imprenditore.

Sarebbe sufficiente la semplice constatazione della gravità delle azioni civilistiche, di cui dispone il creditore per non andare oltre.

La Repubblica si schiera con il CITTADINO forte e finisce di uccidere il CITTADINO debole, ponendolo così nella condizione di non lavorare più, di essere respinto dal sistema bancario e creditizio e di essere mortalmente abbracciato soltanto dall’usura.

Le norme in oggetto violano altresì l’art. 2 della Costituzione: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Con il protesto e le relative conseguenze la Repubblica non garantisce e nega al CITTADINO debitore i diritti inviolabili dell’uomo e gli nega la solidarietà politica economica e sociale, affossandolo e gettandolo nel ghetto. La Repubblica può garantire i diritti inviolabili dell’uomo soltanto rispettandolo come persona e persona umana; senza umiliarlo e senza parteggiare per alcuno dei cittadini contro altri e, quando la materia è deferita all’autonomia negoziale privata, deve lasciare all’autonomia dei cittadini la regolamentazione.

Le norme in esame violano l’art. 4 della Costituzione laddove si legge che "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto".

La Repubblica dovrebbe dare un lavoro a tutti ma ciò non è possibile; deve creare le condizioni perché il diritto al lavoro sia effettivo e questo è possibile.
Con il protesto e le conseguenze ad esso connesse non si creano certo le condizioni necessarie per rendere effettivo il diritto al lavoro, anzi la Repubblica con tali leggi non crea le condizioni volute dall’art. 4., fa il contrario: distrugge le poche possibilità in mano a quei cittadini, cui deve costituzionalmente garantire il diritto al lavoro.
Le norme in esame violano l’art. 35, I° comma, della Costituzione: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni".
E’ il lavoratore autonomo ad essere esposto ai rischi del protesto.

Il legislatore Repubblicano ha avuto un atteggiamento discriminatorio: da un lato ha prodotto una forte ed abbondante legislazione protettiva dei lavoratori subordinati in applicazione della Costituzione mentre è sufficiente vedere le leggi in esame per rendersi conto come il legislatore abbia represso i lavoratori autonomi. La Repubblica non tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Le leggi in esame violano altresì l’art. 41, I° comma, della Costituzione: "L’iniziativa economica privata è libera". La libertà dell’iniziativa economica privata risiede nella possibilità di ogni lavoratore autonomo di avere a disposizione ogni e qualsiasi mezzo economico o mezzo strumentale al fine di produrre.
L’intervento repressivo della Repubblica con il protesto e con il processo penale a favore di una parte privata contro un’altra parte privata limita la libertà dell’iniziativa privata, anzi la uccide, perché il "protestato" è un morto civile.

Il sistema bancario chiude le porte al CITTADINO protestato, gli è impedito di lavorare e quindi di vivere.
A1 II° comma dell’art. 41 della Costituzione si afferma che "L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
La Repubblica consente l’esistenza di leggi repressive come quelle in esame, non è l’iniziativa economica privata ad essere in contrasto con l’utilità sociale o a recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana, ma al contrario le leggi in esame sono in contrasto con l’utilità sociale e recano danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Il lavoratore autonomo, titolare dell’iniziativa economica privata, nel dignitoso tentativo di creare ricchezza sociale, si ritrova con il protesto, teso a tutelare la promessa di pagamento, l’interesse del creditore di essere soddisfatto, a vedere soppressa la sua libertà di iniziativa economica e mortificata per sempre la sua dignità umana.

Al III° comma dell’art 41 della Costituzione si legge: "La legge determina i programmi e i controlli opportuni, perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
Le leggi in esame non determinano né i programmi nè i controlli opportuni, anzi fanno l’esatto contrario, perché affossano i programmi dei lavoratori autonomi, che non rispettano anche per una volta, anche per mala sorte. la loro promessa di pagamento.

L’attività economica privata non è indirizzata e coordinata a fini sociali: è mortificata e condotta alla distruzione Per quanto sopra esposto le violazioni costituzionali sono evidenti: la Repubblica deve garantire a tutti i cittadini il diritto al lavoro e non soltanto dei lavoratori subordinati.

Se hai subito protesti, nonostante la tua buona volontà, lotta con noi per migliorare le cose e riappropriarti dei tuoi diritti costituzionali.

Fonte: associttadini.org